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GENETICA MOLECOLARE (Riassunto)

GENETICA MOLECOLARE (Riassunto). Il DNA (Acido desossiribonucleico) si trova nel nucleo di ogni nostra cellula e contiene le informazioni che ne descrivono 



Principi di Biologia Molecolare

Il DNA costituisce il materiale genetico di tutte le cellule e di molti virus. Fanno eccezione alcuni virus che usano come materiale genetico l'RNA.



Modulo di Biologia Molecolare

Il DNA costituisce il materiale genetico di tutte le cellule e di molti virus. Fanno eccezione alcuni virus che usano come materiale genetico l'RNA. Page 16 



Giulia Capra Le Neuroscienze e la genetica molecolare nella

Le Neuroscienze e la genetica molecolare nella valutazione della capacità di intendere e di volere. Commento alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di 



CONTROLLO ESTERNO DI QUALITA DEI TEST GENETICI

GENETICA MOLECOLARE ONCOLOGICA – V TURNO. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE - 2019. La valutazione si basa sulla verifica della completezza e correttezza dei 



La storia della genetica si può dividere in due fasi: una precedente e

Nella prima parte del secolo vengono poste le basi della genetica classica nella seconda parte la genetica diventa molecolare conseguendo risultati.



Biologia Cellulare e Molecolare e Scienze Biomediche

Prerequisiti: Conoscenza di genetica citologia



Corso di Biologia Molecolare I

Genoma: molecole che codificano l'informazione genetica. DNA RNA segmento di DNA che codifica per una catena polipeptidica insieme delle sequenze di DNA di 



24.7.2020 CURRICULUM DELLATTIVITA SCIENTIFICA

24 lug 2020 Professore Ordinario di Genetica dal 1.11.1984 Genetica Generale applicata alle Scienze. Biomediche dal 1.11.1988



Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

promozione di test genetici e sulla consulenza genetica dei Laboratori di Genetica molecolare non sia inferiore ai 3.000.000 di abitanti.

Giulia Capra

Le Neuroscienze e la genetica molecolare nella valutazione della capacità di intendere e di volere. Commento alla sentenza della Corte d"Assise d"Appello di Trieste n. 5/2009 del 18/09/2009 La sentenza n. 5/2009 emessa dalla Corte d"Assise d"Appello di Trieste in data 18 settembre 2009 e

depositata in data 1 ottobre 2009 presenta aspetti di estremo interesse in quanto, al fine di

determinare il grado di incapacità di intendere e di volere dell"imputato, per la prima volta in Italia

vengono tenuti in considerazione i risultati emersi da indagini di genetica molecolare e da tecniche neuropsicologiche. La genetica molecolare studia l"influenza del profilo genetico sul comportamento degli individui. Le neuroscienze cognitive studiano la relazione tra sintomi

psicopatologici ed alterazioni dell"attività cerebrale, al fine di arrivare ad una descrizione delle

dinamiche cerebrali patologiche sottostanti all"eventuale manifestazione clinica. Quest"approccio è

massimamente importante in ambito forense dove fondamentale è l"accertamento del rapporto tra disfunzioni mentali rilevate e le categorie giuridiche della "capacità di intendere e volere".

Il caso de quo è importante dal momento che, con esso, le scienze entrano nel processo ed

assumono un ruolo determinante. Si tratta di un omicidio commesso da un algerino, da tempo in Italia, il quale ha ucciso a coltellate un colombiano ritenendolo, erroneamente, il responsabile di

un"aggressione da lui subita. La Corte d"Assise d"Appello di Trieste ha conferito l"incarico peritale

al Prof. Giuseppe Sartori e al Prof. Pietro Pietrini, assegnando loro il compito di indagare sulla

capacità di intendere e di volere dell"imputato al momento dei fatti, sull"eventuale presenza di

patologie psichiatriche e sul suo grado di pericolosità sociale. Le conclusioni alle quali sono

pervenuti i periti sono le seguenti: Per quanto concerne il rapporto temporale tra psicopatologia e reato [...] [l"imputato] presentava all"epoca dei fatti una infermità di mente avendo egli una patologia psichiatrica documentata e grave [...]. Per quanto concerne il nesso di causa fra malattia psichiatrica e reato, [...] lo stato psichico [dell"imputato] impediva allo stesso di comprendere pienamente il comportamento in una interazione sociale [...] (pag. 45).

Per quanto riguarda la grandemente scemata capacità di intendere [l"imputato presenta] un

quadro psichiatrico caratterizzato da una tipologia di personalità di tipo "dipendente- negativistico" con un importante disturbo ansioso-depressivo accompagnata da pensieri deliranti ed alterazioni del pensiero [...] associato a deficit cognitivi [...] (pag. 46).

Per quanto riguarda la capacità di volere questa è grandemente scemata ma non abolita [...] (pag.

47).
[L"imputato] è attualmente da considerarsi pericoloso socialmente non essendo stati pienamente rimossi i fattori causativi del reato (psicopatologia) (pag. 48). La Corte recepisce in maniera puntuale quanto espresso nella perizia condotta sull"imputato, ne cita in modo letterale ampi passaggi e ritiene di dover fare proprie le conclusioni cui sono pervenuti i periti (pag. 7). Le indagini svolte dai periti (diagnosi descrittiva, diagnosi di sede, diagnosi di

natura - f. 29) si sono dimostrate particolarmente accurate ed immuni da illogicità sul piano

procedimentale o di argomentazioni antinomiche. Esse restituiscono un quadro coerente e credibile

della condizione mentale dell"imputato concludendo per la sua parziale incapacità d"intendere e di

volere (pagg.8-9). L"estensore, inoltre, dimostra di aver considerato le tecniche utilizzate dai periti

per pervenire a questa conclusione, quali i diversi test neuropsicologici, la risonanza magnetica

cerebrale e l"analisi del genotipo; risulta rilevante il fatto che la Corte abbia accolto in particolare

quest"ultima, sottolineandone la novità. Particolarmente significative sono risultate le indagini

genetiche effettuate dai periti alla "ricerca di polimorfismi genetici significativi per modulare le

reazioni a variabili ambientali fra i quali in particolare per quello che interessa nel caso di specie

l"esposizione ad eventi stressanti ed a reagire agli stessi con comportamenti di tipo impulsivo" .

[...] Tale indagine, del tutto innovativa rispetto al livello di approfondimento corrente degli

accertamenti giudiziari avrebbe consentito di accertare che l"imputato "risulta possedere, per

ciascuno dei polimorfismi esaminati, almeno uno se non tutti e due gli alleli che, in base a numerosi

studi internazionali riportati sinora in letteratura, sono stati riscontrati conferire un significativo

aumento del rischio di sviluppo di comportamento aggressivo, impulsivo (socialmente

inaccettabile) [...]" (pag. 9). I periti hanno infatti evidenziato, citando la letteratura di riferimento

(es. Caspi et al., 2003; Rujescu et al., 2003), che alcuni polimorfismi genetici sono in grado di

modulare la probabilità di sviluppare un determinato comportamento, mediante un effetto non

diretto ma modulato da alcune variabili ambientali: l"esposizione ad eventi stressanti, ad esempio, può potenziare l"originaria predisposizione genetica a sviluppare una malattia mentale. Il soggetto che possiede un profilo genetico come quello dell"imputato sarebbe quindi

["]maggiormente incline a manifestare aggressività se provocato o escluso socialmente. È

opportuno sottolineare che tale "vulnerabilità genetica" risulta avere un peso ancor più

significativo nel caso in cui l"individuo sia cresciuto in un contesto familiare e sociale non positivo

e sia stato, specialmente nelle prime decadi della vita, esposto a fattori ambientali sfavorevoli, psicologicamente traumatici o negativi[...]" (pagg. 9-10).

Proprio l"interazione tra geni ed ambiente è l"elemento che ha assunto un ruolo preponderante nella

decisione dei Giudici. Infatti, proprio la circostanza emersa nel corso dell"ultima perizia

psichiatrica e, vale a dire, che determinati "geni" presenti nel patrimonio cromosomico dell"imputato lo renderebbero particolarmente reattivo in termini di aggressività - e, conseguentemente vulnerabile - in presenza di situazioni di stress induce la Corte a rivalutare la

decisione del G.U.P. di non applicare al massimo la riduzione di pena possibile per il difetto

parziale di imputabilità. Proprio l"importanza del deficit riscontrato dai periti con queste

nuovissime risultanze frutto dell"indagine genetica portano a ritenere che la riduzione possa essere effettivamente operata nella misura massima di un terzo (pag. 10).

È importante sottolineare come il concetto di "vulnerabilità genetica" venga assunto come

spiegazione remota del comportamento aggressivo messo in atto e non come giustificazione di esso.

Se, da un lato, la Corte osserva che le differenze culturali e la fede religiosa professata non

potrebbero in ogni caso costituire un fondamento giustificativo per un"aggressione a fini omicidi

(pag. 9), dall"altro in nessun luogo si afferma che la predisposizione genetica giustifica il

comportamento aggressivo. A tal proposito si osservi, anzi, come il giudizio di pericolosità sociale

dell"imputato sia rimasto inalterato rispetto alla sentenza di primo grado. La Corte, condividendo

anche in questo caso le conclusioni dei periti, ritiene che l"imputato sia attualmente da considerarsi

pericoloso socialmente.

Nell"attuale panorama giuridico, la sentenza oggetto di commento richiama esplicitamente la

scienza a fondamento della propria decisione e crea un importante precedente. Per la prima volta in

Italia, indagini scientifiche innovative escono dall"ambito della ricerca pura di laboratorio e trovano

un"applicazione che viene riconosciuta in ambito forense.quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
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