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The impending changes of Additional Learning Needs in Wales

Dauncey M. (2018) Act Summary: Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales). Act. Available at: https://moodle.



Leading Practice: The Additional Learning Needs (ALN

(2018) 'Act summary: Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act. 2018'. Available at: https://moodle.uwtsd.ac.uk/pluginfile.php/470680/ 









Il licenziamento allindomani del d.lgs. n. 23/2015

e (non poche) ombre intervento al convegno di studi CSDN-Aidlass Le nuove tutele contro il · licenziamento illegittimo nel regime del Jobs Act



Jobs Act: un primo bilancio

23 oct. 2015 introduttiva al convegno CSDN Pescara



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Jobs Act: un primo bilancio

Jobs Act:

un primo bilancio

Atti del XI Seminario di Bertinoro-Bologna

del 22-23 ottobre 2015 a cura di

Franco Carinci

ADAPT

LABOUR STUDIES

e-Book series n. 54

DIREZIONE

Michele Tiraboschi ( responsabile)

Lilli Casano

Pietro Manzella ( linguistico)

Emmanuele Massagli

Flavia Pasquini

Pierluigi Rausei

Francesco Seghezzi ( ADAPT University Press)

Silvia Spattini

Davide Venturi

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Gabriele Gamberini

Laura Magni ( di redazione)

Maddalena Magni

Francesco Nespoli

Giulia Rosolen

Francesca Sperotti

@ADAPT_Press @adaptland @bollettinoADAPT

ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES

ADAPT y Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro

Jobs Act:

un primo bilancio

Atti del XI Seminario di Bertinoro-Bologna

del 22-23 ottobre 2015 a cura di

Franco Carinci

© 2016 ADAPT University Press y Pubblicazione on-line della Collana ADAPT Registrazione n. 1609, 11 novembre 2001, Tribunale di Modena

ISBN 978-88-98652-61-7

© 2016 ADAPT University Press

1.

LE MODIFICHE AL CONTRATTO/RAPPORTO DI LAVORO

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Indice

www.bollettinoadapt.it 2. NTS

© 2016 ADAPT University Press

Introduzione

di Mattia Persiani Sono lieto di poter inaugurare, ancora una volta una nuova edizione degli che, dal luogo in cui iniziarono, continuiamo a chiamare Bertinoro. Il merito di averli istituiti e, soprattutto, quello di continuare ad organizzarli con tanto successo è di Franco Carinci che ringrazio a nome di tutti. solo in veste di tradizionale coordinatore dei nostri incontri, ma anche nella nostro diritto del lavoro che già risultavano dalla legge di delega emanata nel 2014.
detta nuove regole per molti istituti del contratto e del rapporto di lavoro subordinato. Al riguardo è da dire che, ancora una volta, la tendenza prevalente sarà quella di valutare la nuova disciplina dal punto di vista della politica del diritto. In questa prospettiva, quindi, particolare attenzione verrà dedicata delegante e al modo in cui esse sono state attuate dal legislatore delegato, nonché alla loro attitudine a dare efficace soddisfazione alle preoccupazioni, da tempo dominanti, suscitate soprattutto da una disoccupazione, oramai, intollerabile. giurista almeno nella misura in cui si traduca nella valutazione di legittimità costituzionale delle nuove disposizioni della legge. Del resto, quella valutazione, dovendo essere estesa, anche se non soprattutto, alla legittimità costituzionale delle scelte accolte dal legislatore sotto il profilo della loro

2 Mattia Persiani

www.bollettinoadapt.it razionalità e ragionevolezza, ben potrebbe comportare anche la considerazione di profili di mera opportunità. Senonché, a mio avviso, la nostra attenzione dovrebbe essere richiamata soprattutto da ciò che è necessario, anzitutto, superare le inevitabili incertezze della formulazione del testo delle nuove disposizioni. Ciò perché, sempre a mio avviso, compito precipuo della giurisprudenza teorica deve essere quello di fornire alla giurisprudenza decidente adeguati strumenti di decisione. Compito, quindi, che, per essere adeguatamente eseguito, impone, anzitutto, non solo di ricercare la corretta soluzione dei problemi interpretativi utilizzando i canoni legali di ermeneutica applicabili alla legge, ma anche la capacità di ricostruire il sistema nel rispetto dei principi costituzionali. Principi costituzionali che, come non mi stancherò mai di ricordare, esigono la costante ricerca del contemperato equilibrio tra gli opposti interessi e, quindi, anche di quelli della produzione.

Buon lavoro!

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Le riforme del lavoro:

una retrospettiva per analizzare il Jobs Act di Tiziano Treu Sommario: 1. Riflettere sulla direzione di marcia. 2. Le europee sulle politiche del lavoro. 3. Limpatto sulle riforme italiane. 4. Le riforme del governo Prodi e dei governi di centro-destra: continuità e differenze. 5. Conformità e distanza dalle europee. 6. Gli interventi di emergenza dei governi tecnici. 7. Novità e continuità nel . 8. Il superamento dellart. 18. 9. La flessibilità funzionale.

10. Il riordino dei tipi contrattuali e la promozione del contratto a tempo indeterminato.

11. Ammortizzatori sociali e politiche attive. 12. Il riequilibrio delle tutele nel rapporto

e nel mercato. 13. LAgenzia nazionale del lavoro. 14. Il nuovo : tutele nel rapporto e sostegni nel mercato del lavoro.

1. Riflettere sulla direzione di marcia

Questi ultimi anni, in particolare dopo il europeo del 2011 allurgenza di riformare il nostro diritto del lavoro, hanno visto il reiterarsi di interventi legislativi sulle principali questioni riguardanti i rapporti e il mercato del lavoro. Su tale sequenza di interventi culminata nel c.d. (l. delega n. 183/2014 e relativi decreti attuativi), ho avuto già modo di esprimermi in varie occasioni1. Per questo ritengo poco utile ripercorrere e commentare i contenuti dei vari atti normativi. Vorrei invece riflettere sul senso complessivo di tale percorso (intenzionalmente) riformatore, alla stregua di alcuni precedenti, oltre che del contesto in cui oggi si colloca.

2014, 2015 e 2016, , e inoltreIl riordino dei tipi contrattuali, in ,

2015, 155 ss.

4 Tiziano Treu

www.bollettinoadapt.it Limpressione generale che può risultare a un osservatore anche non sprovveduto, e non ignaro del costume normativo italiano, è di una alta variabilità e spesso casualità degli interventi. Tale variabilità riflette, in modo accentuato nellordinamento italiano, lalto grado di turbolenza e incertezza del contesto economico-sociale che caratterizza, anche prima della crisi esplosa nel 2007, la fase storica seguita alla fine dellordine fordista. Molto interesse e forti polemiche hanno accompagnato liter approvativo del , che si è concluso in tempi del tutto eccezionali non solo per la nostra tradizione ma anche nel confronto internazionale, e con una sostanziale conferma dellimpianto originario. Tale conferma ha dato unulteriore prova della solidità istituzionale e politica della riforma, e del suo potenziale impatto di sistema. Molti commentatori, soprattutto quelli critici, hanno rilevato che il introduce un vero e proprio cambio di paradigma del nostro diritto del lavoro. Per tale motivo, oltre che per la nettezza delle scelte normative, le critiche al si sono rivolte non solo ai contenuti di singole norme, ma alla impostazione di fondo della riforma, fino al punto da sollevare molteplici riserve di legittimità costituzionale e talora di contrarietà alle normative europee. Sulle vicende delle riforme di questi anni vorrei riflettere considerandone appunto il senso complessivo, sia pure ancora a caldo, ma evitando polemiche. In particolare mi sembra importante vagliare la direzione di marcia, e verificare gli elementi di continuità e di discontinuità presenti nei vari interventi. Una valutazione dellimpatto sui cardini della nostra disciplina, sarà possibile solo in prospettiva, quando i vari interventi saranno pienamente operativi, evitando di cedere alla tentazione così diffusa in molti commentatori di giudizi improvvisati e parziali.

2. Le guidelines europee sulle politiche del lavoro

Un richiamo principale va fatto alle europee del 1997 sulle politiche del lavoro, allora più soft di quanto non siano state più tardi, fino alle lettere della c.d. troika a vari Paesi europei compresa lItalia. Ma già tali erano sufficientemente chiare nellindicare i cambiamenti necessari nel diritto del lavoro del Novecento, riassunti nei c.d. del vertice del È da allora non da ieri che comincia il percorso di Le riforme del lavoro: una retrospettiva per analizzare il Jobs Act 5

© 2016 ADAPT University Press

trasformazione del diritto del lavoro del secolo scorso, in Italia emblematizzato dallo Statuto dei lavoratori. Le europee, come già le riflessioni della dottrina più avvertite di vari Paesi, mettevano in discussione alcuni caratteri fondativi di quel sistema giuridico o, come si dice, del suo il concetto di subordinazione, la generalità e la rigidità delle norme protettive del lavoratore, la centralità della regolazione del rapporto individuale rispetto a quella del mercato del lavoro. La necessità di rivedere questi caratteri fondativi era allora largamente riconosciuta e conseguiva ad una diagnosi delle grandi trasformazioni del sistema produttivo e del lavoro che si profilavano allorizzonte. Tantè che non risultava essere oggetto di polemiche diffuse né dottrinali né politiche, anche per la natura non vincolante delle del Lussemburgo la cui attuazione poteva sembrare (a ragione) lontana. Il valore della subordinazione come elemento identificativo del rapporto di lavoro tipico (e distintivo dal lavoro autonomo) si stava progressivamente oscurando per le trasformazioni in atto sia nelle imprese sia nelle forme di lavoro, che si stavano diversificando nei loro contenuti, così da presentare spesso tratti sovrapposti di autonomia, coordinamento e subordinazione; e quindi da non potersi più distinguere in base ai parametri tradizionali della subordinazione, bensì da richiedere criteri identificativi nuovi. Le stesse trasformazioni del sistema, accentuate dalla competizione globale, richiedevano alle imprese e ai lavoratori, accresciute capacità di come si esprimevano le prime europee o di flessibilità, come si dirà poi. Il che comportava modifiche sia nellorganizzazione fordista e nella cultura delle aziende e dei lavoratori, sia nel carattere inderogabile delle norme regolatrici del rapporto di lavoro, nel senso della flessibilità e variabilità. Per motivi analoghi la esigenza di adattabilità non si esauriva nellinterno delle singole imprese, ma si manifestava sul mercato del lavoro, dove cresceva la mobilità dei lavoratori e delle imprese e quindi la necessità di regolarne sia le forme sia le ricadute su (ambedue) gli attori. Pur con non poche variazioni nazionali le europee, precisate dopo il Trattato di Amsterdam e riassunte nella formula della , costituiscono da allora la principale linea di ispirazione delle politiche del lavoro dei Paesi comunitari.

6 Tiziano Treu

www.bollettinoadapt.it Limpatto di tali sollecitazioni sulle vicende italiane ha dovuto fare i conti con le particolarità sia del nostro sistema di relazioni sindacali, ancora fortemente polarizzato e conflittuale, sia di una diffusa legislazione protettiva del lavoratore nel rapporto e regolativa del mercato del lavoro. Lo testimoniano le vicende tormentate di tutti i maggiori interventi di riforma, dalla l. n. 196/1997 alla l. n. 30/2003, dal d.lgs. n. 47/2007 al di oggi. È significativo che i commenti, non solo dei politici ma dei giuristi, abbiano sottolineato soprattutto gli elementi di criticità e di discontinuità presenti nei vari interventi, mettendo in secondo piano la loro maggiore o minore corrispondenza con le linee europee della , cui i governi italiani, pur nella loro diversità, dicevano di ispirarsi nei rapporti periodici richiesti dalla Commissione. A questa tendenza contribuiscono sia lalto tasso di conflittualità che ha sempre circondato le questioni del lavoro, sia la inclinazione dei nostri giuristi a enfatizzare le anomalie e le contraddizioni del caso italiano piuttosto che a verificare le convergenze fra vari sistemi. È vero semmai che il percorso legislativo dal 1995 ad oggi, è stato particolarmente accidentato, punteggiato di interventi contraddittori, in dipendenza dei diversi orientamenti dei governi in carica e delle spinte via via esercitate dalle parti sociali sugli aspetti ritenuti più critici.

4. Le riforme del governo Prodi e dei governi di centro-destra:

continuità e differenze Le oscillazioni sono evidenti anche allinterno delle varie fasi delle riforme. Gli interventi del primo governo Prodi sono caratterizzati dalla introduzione di innovativi aspetti di flessibilità non solo in entrata ma anche nella gestione del rapporto di lavoro, sul part-time in particolare, e da una nuova attenzione alla transizione fra scuola e lavoro, con la promozione di apprendistato e stage. Ma risentono di non poche limitazioni rispetto alla impostazione iniziale, per la necessità di contemperarla con le richieste del sindacato, come risulta dal confronto dei primi progetti con il Patto del lavoro del 1996 e con la versione finale della l. n. 196/1997. A questo limite se ne aggiunge uno più grave, conseguente alla crisi del governo Prodi, che ha impedito di varare le ambiziose proposte di riforma degli ammortizzatori sociali elaborate dalla Commissione Onofri. In tal modo il progetto di aderire alle indicazioni europee della è stato di una parte essenziale, quella Le riforme del lavoro: una retrospettiva per analizzare il Jobs Act 7

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appunto delle tutele sul mercato del lavoro. Daltra parte le ipotesi, pure messe in cantiere, di rivedere, in linea con le indicazioni comunitarie, i servizi allimpiego e le politiche attive del lavoro, sono restate sospese; in realtà sono state rinviate anche per il mutato quadro costituzionale che ha conferito alle Regioni competenze di regolazione e di gestione del mercato del lavoro. Negli interventi della fase successiva, attuati dai governi di centro-destra, gli elementi di continuità convivono con quelli di discontinuità. La continuità della direzione di marcia è percepibile, come illustrato nel c.d. Libro Bianco del 2001, nel complesso di norme che estendono alcune forme di flessibilità sia nel rapporto di lavoro (part-time, orario di lavoro) sia nella gestione del mercato del lavoro, in particolare con lallargamento dellambito di azione delle agenzie di intermediazione e con la valorizzazione degli enti bilaterali. Le polemiche di quel periodo hanno anche qui portato a enfatizzare gli elementi di discontinuità propri delle norme del 2003, in particolare la scelta di moltiplicare i tipi contrattuali come strumento per aumentare la flessibilità in entrata. Si tratta di una scelta che anchio ho criticato, ritenendola poco utile, se non controproducente, rispetto allobiettivo di promuovere una buona occupazione e una flessibilità sostenibile.

5. Conformità e distanza dalle guidelines europee

La sfasatura più significativa della normativa italiana rispetto alle indicazioni europee riguarda la perdurante assenza di una organica riforma degli ammortizzatori sociali e la tradizionale debolezza delle politiche attive del lavoro. Le proposte inattuate del centro sinistra di Prodi non venivano riprese negli anni successivi. Lo stesso libro bianco di Biagi rinunciava a dare indicazioni definite per attuare le dichiarate aspirazioni europee. Tale rinuncia era quasi giustificata ritenendo che "la rigidità nella regolazione dei rapporti di lavoro e il prevalere delle tutele in essere aveva reso meno pressante occupazione», tendenza che sembrava confermata dal miglior clima congiunturale del periodo. In realtà sul versante degli ammortizzatori sociali non si riscontra solo una "continuità nella omissione» di interventi riformatori, ma si perpetua una serie di interventi dissonanti rispetto alle migliori esperienze europee. Mi riferisco sia alla diffusione degli istituti della mobilità e delle casse in deroga, sia alle molteplici proroghe della durata dei trattamenti di cassa integrazione, realizzate spesso in via solo amministrativa. Queste tendenze, che ci

8 Tiziano Treu

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