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Leading Practice: The Additional Learning Needs (ALN

(2018) 'Act summary: Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act. 2018'. Available at: https://moodle.uwtsd.ac.uk/pluginfile.php/470680/ 









Il licenziamento allindomani del d.lgs. n. 23/2015

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Jobs Act: un primo bilancio

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I decreti attuativi

del : prima lettura e interpretazioni

Commentario agli schemi di decreto legislativo

presentati al Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014 e alle disposizioni lavoristiche della legge di stabilità a cura di

Franco Carinci e Michele Tiraboschi

ADAPT

LABOUR STUDIES

e-Book series n. 37

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Michele Tiraboschi (direttore responsabile)

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ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES

ADAPT y Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro

I decreti attuativi

del : prima lettura e interpretazioni

Commentario agli schemi di decreto legislativo

presentati al Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014 e alle disposizioni lavoristiche della legge di stabilità a cura di

Franco Carinci e Michele Tiraboschi

© 2015 ADAPT University Press Pubblicazione on-line della Collana ADAPT Registrazione n. 1609, 11 novembre 2001, Tribunale di Modena

ISBN 978-88-98652-39-6

1. P. Rausei, M. Tiraboschi (a cura di), Lavoro: una riforma a metà del

guado, 2012

2. P. Rausei, M. Tiraboschi (a cura di), Lavoro: una riforma sbagliata, 2012

3. M. Tiraboschi, Labour Law and Industrial Relations in Recessionary

Times, 2012

4. Bollettinoadapt.it, Annuario del lavoro 2012, 2012

5. AA.VV., I programmi alla prova, 2013

6. U. Buratti, L. Casano, L. Petruzzo, Certificazione delle competenze, 2013

7. L. Casano (a cura di), La riforma francese del lavoro: dalla sécurisation

alla flexicurity europea?, 2013

8. F. Fazio, E. Massagli, M. Tiraboschi, Indice IPCA e contrattazione

collettiva, 2013

9. G. Zilio Grandi, M. Sferrazza, In attesa della nuova riforma: una rilettura

del lavoro a termine, 2013

10. M. Tiraboschi (a cura di), Interventi urgenti per la promozione

delluoccupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale, 2013

11. U. Buratti, Proposte per un lavoro pubblico non burocratico, 2013

12. A. Sánchez-Castañeda, C. Reynoso Castillo, B. Palli, Il subappalto: un

fenomeno globale, 2013

13. A. Maresca, V. Berti, E. Giorgi, L. Lama, R. Lama, A. Lepore, D.

Mezzacapo, F. Schiavetti, La RSA dopo la sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 2013, n. 231, 2013

14. F. Carinci, Il diritto del lavoro in Italia: a proposito del rapporto tra

Scuole, Maestri e Allievi, 2013

15. G. Zilio Grandi, E. Massagli (a cura di), Dal decreto-legge n. 76/2013 alla

legge n. 99/2013 e circolari vcorrettivew: schede di sintesi, 2013

16. G. Bertagna, U. Buratti, F. Fazio, M. Tiraboschi (a cura di), La regolazione

dei tirocini formativi in Italia dopo la legge Fornero, 2013

17. R. Zucaro (a cura di), I licenziamenti in Italia e Germania, 2013

18. Bollettinoadapt.it, Annuario del lavoro 2013, 2013

19. L. Mella Méndez, Violencia, riesgos psicosociales y salud en el trabajo,

2014

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20. F. Carinci (a cura di), Legge o contrattazione? Una risposta sulla

rappresentanza sindacale a Corte costituzionale n. 231/2013, 2014

21. Michele Tiraboschi (a cura di), Jobs Act - Le misure per favorire il

rilancio delluoccupazione, riformare il mercato del lavoro ed il sistema delle tutele, 2014

22. Michele Tiraboschi (a cura di), Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34.

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio delluoccupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese - Prime interpretazioni e valutazioni di sistema, 2014

23. G. Gamberini (a cura di), Progettare per modernizzare. Il Codice

semplificato del lavoro, 2014

24. U. Buratti, C. Piovesan, M. Tiraboschi (a cura di), Apprendistato: quadro

comparato e buone prassi, 2014

25. Michele Tiraboschi (a cura di), Jobs Act: il cantiere aperto delle riforme

del lavoro, 2014

26. Franco Carinci (a cura di), Il Testo Unico sulla rappresentanza 10

gennaio 2014, 2014

27. Simone Varva (a cura di), Malattie croniche e lavoro. Una prima

rassegna ragionata della letteratura di riferimento, 2014

28. Roberta Scolastici, Scritti scelti di lavoro e relazioni industriali, 2014

29. Michele Tiraboschi (a cura di), Catastrofi naturali, disastri tecnologici,

lavoro e welfare, 2014

30. Franco Carinci, Gaetano Zilio Grandi (a cura di), La politica del lavoro

del Governo Renzi - Atto I, 2014

31. Emmanuele Massagli (a cura di), Il welfare aziendale territoriale per la

micro, piccola e media impresa italiana. Unuindagine ricostruttiva, 2014

32. F. Carinci (a cura di), La politica del lavoro del Governo Renzi - Atto II,

2014

33. S. Stefanovichj, La disabilità e la non autosufficienza nella contrattazione

collettiva italiana, alla luce della Strategia europea sulla disabilità 2010-

2020, 2014

34. AA.VV., Crisi economica e riforme del lavoro in Francia, Germania,

Italia e Spagna, 2014

35. Bollettinoadapt.it, Annuario del lavoro 2014, 2014

36. M. Tiraboschi (a cura di), Occupabilità, lavoro e tutele delle persone con

malattie croniche, 2015 @ 2015 ADAPT University Press Jobs Act, atto II: la legge delega sul mercato del lavoro

Il contratto a tutele

Un contratto alla ricerca di una sua identità: il contratto a PHPSR LQGHPHUPLQMPR M PXPHOH ŃUHVŃHQPL µM VHQVL GHOOM NR]]M GHO GHŃUHPR legislativo 24 dicembre 2014) Jobs Act e conciliazione: SRŃOL PMOHGHPPL H VXNLPR" PM QRQ per tutti Il contratto a tutele crescenti: spazi di applicabilità in caso di apprendistato e somministrazione di lavoro Jobs Act e tutele crescenti: il nodo della applicazione al lavoro pubblico Licenziamenti oggettivi economici nel lavoro pubblico

I nuovi ammortizzatori sociali

Il contratto di ricollocazione: prime interpretazioni e valutazioni di sistema e assicurazione contro la disoccupazione: indicazioni e problemi dal modello di Blanchard e Tirole e la relazione con il

Legge di stabilità e Province

, lavoro autonomo e partite IVA

Il TFR anticipato

TFR in busta paga

Indice

www.bollettinoadapt.it Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, 24 dicembre 2014 ............. 215 Schema di decreto legislativo recante la disciplina della Nuova prestazione di

ROIEZIONE INFORMATICA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, 24 dicembre 2014 (modificato) in www.bollettinoadapt.it Relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (testo trasmesso al Parlamento il 12 gennaio 2015) in www.bollettinoadapt.it

Notizie sugli autori ................................................................................................ 235

@ 2015 ADAPT University Press

PER LA LETTURA

Con la trasmissione degli schemi di decreto legislativo approvati dal Consiglio dei dei primi tasselli del c.d. . base dei testi diffusi nei giorni successivi, che mettiamo ora a disposizione, nella consueta modalità , al fine di analizzare i principali nodi applicativi e di sistema che accompagneranno nelle prossime settimane gli interpreti e, soprattutto, le scelte di uomini e donne che ricoprono funzioni di gestione del personale e i loro consulenti giuridici. Ci auguriamo che questo primo commentario, al quale ne seguirà un altro al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti, possa aiutare a periodo, si è incagliato su pochi temi, spesso marginali, distogliendo l'attenzione dai reali nodi critici di una riforma che aspira a presentarsi, nelle parole del Governo, come una rivoluzione copernicana che, tuttavia, ancora non si intravede nei testi di attuazione del progetto di . Per una corretta lettura dei primi commenti riteniamo opportuno segnalare ai lettori che, nel passaggio alle Camere, i testi dei decreti sono cambiati, quantomeno con riferimento al contratto di ricollocazione, che pure rappresentava parte rilevante della cifra riformista della , nello scambio tra nuove tutele e flessibilità in uscita dal mercato del lavoro. Da notizie ufficiose pare che comunque nulla cambi e che le disposizioni sul contratto di ricollocazione, ora stralciate dal decreto sulle tutele crescenti, troveranno presto spazio in un futuro decreto su servizi al lavoro e politiche attive. Anche per questa ragione il presente volume si basa sui testi dei decreti diffusi il 24 dicembre. @ 2015 ADAPT University Press

Act, atto II:

la legge delega sul mercato del lavoro di Franco Carinci*

Prologo

varata, ciò nonostante è chiaro che questa, per quanto più corposa e rilevante, ne rappresenta solo il secondo atto, rispetto al primo dato dal decreto-legge n.

34/2014, convertito nella legge n. 78/2014. Se si vuole, si può parlare di

³SMŃŃOHPPR 3ROHPPL´ dal nome del ministro che ne è stato il regista dello schermo, rozzo ma fedele traduttore del verbo renziano, sotto appunto quel peraltro con riguardo ad un intervento legislativo teso a ³SURGXUUH SRVPL´ con finanziate. Qui, invece, si vuole ³SURGXUUH SRVPL´ modificando la disciplina giuridica del rapporto e del mercato del lavoro, con un occhio privilegiato a chi da Bruxelles è disposto ad allentarci le briglie finanziarie sul collo solo se ci mettiamo qualche riforma strutturale alle spalle, a cominciare proprio da una traduzione della formula comunitaria di gran moda della flexsecurity. Così si è cominciato, ieri, con una forte iniezione di flexibility in entrata, quale data dalla generalizzazione del contratto a termine, reso acausale e utilizzabile a puntate, non senza la duplice limitazione della durata massima di 36 mesi e della percentuale massima del 20% della forza lavoro stabile, peraltro, non ne tiene conto.

2 Franco Carinci

www.bollettinoadapt.it solo nella durata ma anche nella percentuale. Poi si continua, oggi, non senza qualche potenziale contraddizione, con una meno forte ma certo più significativa somministrazione di flessibilità in uscita, quale offerta dalla introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti a valere per ristretta al licenziamento illegittimo discriminatorio e disciplinare, qui limitatamente ad alcune non meglio precisate "specifiche fattispecie». secondo atto è data dalla implementazione della security, cioè della sicurezza sul mercato del lavoro per via di politiche passive e attive, tante volte preannunciata in passato ed ora riproposta con una sostanziale continuità rispetto alla legge Fornero, se pur non priva di qualche significativa innovazione. La legge delega è letteralmente dominata dalla esigenza di essere realizzata a nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; ripresa nel corso della contratto di ricollocamento (articolo 1, comma 4, lettera q), della istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro (articolo 1, comma 7, lettera i), della realizzazione di un monitoraggio permanente (articolo 1, comma 13). Ma, poi, in verità, non è affatto escluso che ci siano "nuovi e maggiori oneri», che "qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivino maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie». Ed in effetti la legge di stabilità 2015 ha provveduto, stanziando "un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di suddiviso fra i vari decreti delegati, secondo criteri lasciati a discrezione del

Governo (articolo 1, commi 83 e 84).

Non poteva mancare il rinvio del sistema di "monitoraggio permanente degli effetti degli interventi di attuazione della presente legge», anche in vista e valutazione» di cui alla legge n. 92/2012, articolo 1, comma 2, anche se ciò Jobs Act, atto II: la legge delega sul mercato del lavoro 3 @ 2015 ADAPT University Press suona un tantino ironico, non sembrando che di tale sistema si sia fatto un grande uso per sfornare la nuova legislazione (articolo 1, comma 13). Una riforma della centralizzazione vis-à-vis corpi intermedi istituzionali e sociali A voler guardare alla riforma del lavoro in atto attraverso la lente della intera politica istituzionale coltivata e promossa dal Presidente del Consiglio, è facile accorgersi come ne condivida la caratteristica principale di una forte centralizzazione progettuale destinata a sfociare in una altrettanto forte personalizzazione gestionale. Non deve essere stata poi così esaltante profonda diffidenza per una democrazia dal basso, costruita e realizzata con la mediazione di corpi intermedi, istituzionali quali il Comune, la Provincia, la Regione o sociali quali il sindacato. Certo è che la sua diffidenza anzi contrarietà verso i corpi intermedi trova sì sfogo in secche e non di rado irridenti battute, ma soprattutto sbocco in precise scelte, a cominciare dalla madre di ogni riforma, quella costituzionale con a sua debita ancella quella elettorale e a continuare con la stessa revisione della legislazione del lavoro: introduzione di un sostanziale mono-cameralismo, con una Camera eletta con un sistema maggioritario, unica depositaria di ogni potestà, di legiferare, di dare e togliere la fiducia, di nomina delle alte cariche; destrutturazione del decollato, con recupero di competenze da parte dello Stato vis-à-vis delle Regioni e soppressione delle Province; estromissione della concertazione dalla c.d. costituzione materiale ed emarginazione della c.d. gestione consensuale del mercato del lavoro; restrizione della mediazione giurisprudenziale. Parafrasando il nostalgico richiamo riecheggiante nel cecoviano Il Giardino dei Ciliegi, si potrebbe dire "A Roma, a Roma», con la consapevolezza che questa centralizzazione istituzionale riesce rafforzata da una sorta di ³XQ]LRQH´ dalla legittimazione conseguita con le elezioni europee: una centralizzazione Consiglio di Ministri costruito a sua immagine, sì da poterlo gestire da Premier, con la prima ed ultima parola, e Segretario del Partito di maggioranza

4 Franco Carinci

www.bollettinoadapt.it linea decisa da una maggioranza blindata nella direzione del Partito, alle cui decisioni i gruppi parlamentari sarebbero vincolati alla lettera.

Segue le Regioni

Per la nuova legislazione del lavoro si può ben parlare di una gestazione largamente auto-referenziale, se è vero che è mancata non solo una previa concertazione quadro, ma anche una qualsiasi forma di dialogo sociale a ricalco del modello europeo, pur essendone oggetto materie tipicamente soggette alla partecipazione sindacale; e che è stata ristretta la stessa discussione parlamentare sotto la minaccia, attuata o meno, di un ricorso alla fiducia. Ne è sortita alla fin fine una legge delega la quale alterna principi e criteri in bianco e in dettaglio, sì da lasciare una ampia area di manovra discrezionale nella messa a punto dei decreti delegati, sottoposti ad una mera consultazione delle commissioni parlamentari, che per quanto importante, non è certo decisiva. Sì che è ricorrente nella prima letteratura dedicatavi la riserva indeterminatezza di principi e criteri direttivi e per la indefinitezza di oggetti, con conseguente vizi dei decreti delegati, anche se la giurisprudenza costituzionale risulta piuttosto tiepida al riguardo. La destrutturazione del titolo V della Costituzione è data per scontata, ridimensionando le Regioni ed eliminando le Province non autonome nella gestione del mercato del lavoro, con una anticipazione che interpreta la sostanziale ritrosia delle Regioni a farsi carico di una formazione di base incorpora una qual sorta di ³OLNHUMPRULM´ del relativo obbligo di formazione di base, quale costituita dalla mancata comunicazione regionale delle "modalità e al calendario delle attività previste» entro 45 giorni dalla notizia data dal legislativo 30 luglio 1999, n. 300», che le qualifica come "strutture che ["] svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici» (comma 1, articolo 8, decreto Jobs Act, atto II: la legge delega sul mercato del lavoro 5 @ 2015 ADAPT University Press legislativo n. 300/1999), quindi agenzie statali in forza di competenze proprie dello Stato, dotate sì di "piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge», ma come tali "sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro» (comma 2, articolo 8, decreto legislativo n. 300/1999), rimessi ai regolamenti Statuti, secondo principi e criteri direttivi dettagliati ed invasivi, sì da riservare decreto legislativo n. 300/1999). Su questa disciplina base del decreto legislativo n. 300/1999 si dovrebbe s della legge delega, che rivela la preoccupazione prevalente, quella di evitare "nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», col provvedere al suo funzionamento "con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente» (lettera c). Un risultato, questo, ottenibile col far "confluire in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o o riorganizzati» (lettera h), in forza di una "razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro» (lettera f); nonché col corrispondente riduzione» di quella "delle amministrazioni di provenienza del (lettera i). Fin qui niente da dire, se non che vi viene riecheggiata la preoccupazione di evitare qualsiasi spesa ulteriore. Ma non così per il prosieguo, laddove si vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali» (lettera c), con il "coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali» (lettera d), perché qui la compatibilità con la richiamata disciplina Stato/Regioni o addirittura residuali delle Regioni, cioè "competenze E la distribuzione delle rispettive competenze fra Ministero del lavoro, Regioni, Agenzia lo conferma, perché il Ministro dovrebbe non solo vigilare

6 Franco Carinci

www.bollettinoadapt.it dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale» (lettera t); la Regione manterrebbe le competenze "in materia di programmazione di politiche attive del lavoro» (lettera u); mentre, alla provincia, nonché di ASpI (lettera e), rispetto a cui sono previsti previdenza sociale (Inps), sia a livello centrale che a livello territoriale», secondo una finalità bene auspicante, cioè di "tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito», legislativo n. 300/1999 con un generico anche; ma certo pur sempre tale da articolo 117 della Costituzione, tanto da riuscire difficile considerarla scontata la previa vigenza della riforma della Carta fondamentale, attualmente in itinere, disegno di legge S-1429, passato al Senato in prima lettura e ora alla Camera come disegno di legge C-2613, dove è prevista una radicale riscrittura costituzionale n. 3/2001. E non manca neppure una esemplificazione della presa sotto tutela da parte dello Stato delle Regioni, quale quella per cui nella delega alla viene prevista la predisposizione "di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome» (articolo 1, comma 3, lettera b). Non è qui la sede per condurre una ricognizione della legge costituzionale in riforma del 2001, con sul banco degli imputati quel neo-federalismo tenuto a battesimo dal titolo V, rivelatosi, secondo un giudizio pienamente condiviso dal Governo in carica, molto al di sotto delle aspettative. Per quanto sia difficile anticipare quale sarà la rilevanza effettiva del nuovo Senato su base elettiva regionale di secondo grado nel nuovo sistema di bicameralismo fortemente differenziato, sulla carta sembra abbastanza modesta; ma ridistribuzione delle competenze fra Stato e Regioni. Jobs Act, atto II: la legge delega sul mercato del lavoro 7 @ 2015 ADAPT University Press Nel disegno di legge costituzionale è rispettata nominalmente la regola principe dello Stato federale, che, cioè, sono le competenze statali ad essere elencate tassativamente, mentre agli Stati federati spettano, oltre a quelle indicate, anche tutte le residuali. Ma, qui, eliminate le competenze concorrenti, di VXSUHPM]LM´ per cui la legge può intervenire anche al di fuori di quelle legge Fornero, senza peraltro alcuna previa verifica, pur prevista, della ricaduta pratica di quella legge. vigore della novella costituzionale, vi si ritrova, però, una qual certa consapevolezza circa la fragilità di una tale riforma del mercato del lavoro anticipata a Costituzione vigente, laddove con riguardo ai decreti legislativi "finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive» si contempla una "previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ["],

1, comma 3). Tutto bene, si direbbe, solo che, poi, aggiunge che "In mancanza

Governo, cosa questa che, con riguardo alle attuali competenze concorrenti Stato/Regioni, non ha ricevuto la benedizione dalla Corte costituzionale.

Segue i sindacati

Consiglio ed il sindacato, cioè in primis con la Cgil e la Fiom, che col trascorrere del tempo è degradato ad un poco edificante scambio di giudizi pesanti fra Renzi, la Camusso e Landini, con un crescendo occasionato dal procedere legislativo del Jobs Act, ma accresciuto dal carattere spigoloso dei tre protagonisti. Certo è che lo stesso Renzi ha accusato il sindacato di essere portatore di un conservatorismo corporativo, chiuso a riccio a difesa della sua base, dipendenti pubblici, occupati nelle grandi e medie imprese, pensionati, come tale ostacolo al processo riformatore, sì da ritenere inutile ed anzi controproducente quella concertazione idealizzata nel decennio µ90, ma pur

8 Franco Carinci

www.bollettinoadapt.it stata concertazione, neppure nella forma di una consultazione effettiva sul sua misura come quello che costituiva il primo atto, cioè il decreto-legge n.

34/2014 sul contratto a termine, lavoro interinale, apprendistato. Ciò si riflette

chiaramente nello scarso rilievo e spazio riconosciuto al sindacato nei testi, con un significativo ridimensionamento rispetto ad uno stesso passato legislativo che non gli è stato particolarmente favorevole. Di certo il declassamento generalizzato del termine ad a-causale, con un beneplacito delle parti, costituisce un oggettivo ridimensionamento della contrattazione collettiva cui viene così sottratta la specificazione e produttivo, organizzativo o sostitutivo». Senza, peraltro, che, la cosa possa dirsi compensata dalla sopravvivenza in testa alla stessa contrattazione collettiva della facoltà di allungare la durata di trentasei mesi in caso di successione di più contratti a termine e di abbassare la percentuale del 20% di Statuto prefigurata dalla legge delega, perché la limitazione della reintegra "a specifiche fattispecie di licenziamenti disciplinari ingiustificati» (articolo 1, comma 7) sostituisce le limitazioni precedenti "per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra fra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi» (legge n. 92/2012, articolo 1, comma 42), che assegnava alla disciplina collettiva una poi, alle "parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto unaquotesdbs_dbs19.pdfusesText_25
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